GLI EFFETTI DEL “DECRETO TRASPARENZA” SULLE COLLABORAZIONI SPORTIVE (II parte)

Ambito di applicazione

Il decreto trova applicazione non solo nei confronti dei rapporti di lavoro subordinato, ivi compreso quelli di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale ma, secondo quanto previsto dalla direttiva UE, anche ad ulteriori tipologie di rapporti e contratti di lavoro. Più in particolare:

Tipologie di rapporti a cui si applica il decreto trasparenzaTipologie di rapporti esclusi
Contratto di lavoro subordinato                          (full-time, part-time, tempo indeterminato e determinato)Rapporti di lavoro subordinato con lavoro minimo: con tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore ad una media di 3 h a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane
Contratto di lavoro somministratoRapporti di lavoro autonomo occasionale, d’opera o professionale che non integrino rapporti di cococo
Contratto di lavoro intermittenterapporti di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi
collaborazioni etero-organizzate 
(art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015)
rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale  
collaborazioni coordinate e continuative 
(art. 409, n. 3, c.p.c.)
 
contratti di prestazione occasionale “PrestO” 
(art. 54-bis D.L. 50/2017)
 

Quali informazioni è necessario fornire

Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore, le seguenti informazioni:

al’identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori;
bil luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
cla sede o il domicilio del datore di lavoro;
dl’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
ela data di inizio del rapporto di lavoro;
fla tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
gnel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
hla durata del periodo di prova, se previsto;
iil diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
lla durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
mla procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
nl’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
ola programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
pse il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: 1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; 2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
qil contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
rgli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
sgli elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e “PrestO” il committente è tenuto agli obblighi informativi nei limiti della compatibilità.

Segue una terza parte dell’articolo in uscita martedì 4 ottobre 2002

Fonte: www.fiscoesport.it

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