Credito d’imposta energia e gas: importante chiarimento dall’Agenzia Entrate per le s.s.d.

Con una recente Circolare l’Agenzia delle Entrate sostiene in modo inequivoco che le s.s.d. sono “imprese” e in quanto tali legittimate all’ottenimento del beneficio del credito d’imposta per le spese di consumo di elettrica e gas 

Ci riferiamo alla Circolare n. 36/E del 29 novembre 2022 riguardante “Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater)” e specificamente alla risposta dell’Agenzia riportata nel punto 5.15 alla seguente domanda:

Una società sportiva dilettantistica (di seguito, s.s.d.) costituita sotto forma di società a responsabilità limitata senza fine di lucro – che non rientra tra le imprese “energivore” né fra quelle “gasivore” – chiede se possa beneficiare dei crediti d’imposta per le imprese “non energivore” e per le “non gasivore”, considerando il costo complessivamente sostenuto, rispettivamente, per l’energia elettrica e per il gas naturale consumati nei trimestri interessati dall’agevolazione, senza distinzione tra attività commerciale e non commerciale svolte.”

La domanda è chiara. Si sta analizzando se alle s.s.d. spetti o meno il credito d’imposta previsto dai decreti “Aiuti-bis”, “Aiuti-ter” e “Aiuti-quater” per le spese sostenute per l’acquisto del gas o dell’energia elettrica e ciò senza dover distinguere se la spesa sia stata sostenuta per l’esercizio di attività istituzionali (o più correttamente “decommercializzata” ai sensi dell’art. 148 T.U.I.R. e quindi “non commerciale” ai fini fiscali) o di attività commerciali.

Si pensi ad esempio a una s.s.d. che oltre all’attività sportiva o didattica per le discipline praticate (attività decommercializzata) gestisca anche un bar (attività commerciale), oppure affitti anche a soggetti terzi le strutture gestite (attività commerciale), consumando energia elettrica e gas per tutte le attività esercitate.

I decreti citati (“Aiuti-bis”, “Aiuti-ter” e “Aiuti-quater”), come ormai noto, prevedono l’attribuzione di un credito d’imposta per le spese sostenute per il consumo di gas o di energia elettrica a favore delle imprese.

La criticità per le a.s.d. e s.s.d. attiene al dubbio se queste possano o meno considerarsi “imprese” (si vedano gli approfondimenti su questa rivista “Contributi e aiuti per bollette. Lo stato dimentica gli enti non profit?” di Donato Foresta e Stefano Andreani del 6 aprile 2022, e “Aiuti finanziari allo sport e ai collaboratori sportivi dai decreti “Aiuti-bis” e “Aiuti-ter” di Donato Foresta del 29 settembre 2022) e, conseguentemente, beneficiare del credito d’imposta.

Nella domanda, a cui l’Agenzia dà risposta, però si dà per certo che alle s.s.d. spetti il credito d’imposta, ponendosi solo il dubbio se spetti per l’intero importo delle spese sostenute per i consumi di gas ed energia o solo sulla quota parte imputabile alle attività commerciali fiscalmente imponibili svolte.

La domanda, quindi, trova il suo fondamento (e preoccupazione) nella paventata ipotesi che l’Agenzia delle Entrate possa ritenere che l’esercizio di impresa si rinvenga nel solo svolgimento di attività commerciali e non anche di attività “decommercializzate”.

Nei due precedenti articoli pubblicati su questa rivista avevamo evidenziato come in altri ambiti di sostegni dello Stato negli ultimi due anni per fronteggiare le perdite economiche subìte in conseguenza del Covid, la linea interpretativa di esclusione delle a.s.d. o s.s.d. dai benefici è stata sostenuta senza esitazioni dall’Agenzia delle Entrate qualora si trattasse di benefici per le “imprese”. La stessa Agenzia ha peraltro espressamente sostenuto l’equiparazione delle s.s.d. agli “enti non commerciali”, come riportato nel paragrafo 2.5 della Circolare 22/E/2020, e come confermato dalla Circolare 5/E/2021 al paragrafo 4.1.

Tale posizione – come avevamo a suo tempo rimarcato – si poneva in aperto contrasto con quanto indicato nella Circolare 18/E/2018 nella quale l’Agenzia a proposito delle s.s.d. evidenziava che le stesse “ancorché non perseguano scopo di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell’ambito dei soggetti passivi IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR.”.

La novità della Circolare 36/2022 in commento è quindi l’inclusione delle s.s.d., senza “se” e “ma”, tra le “imprese” con carattere “commerciale” a prescindere dalla tipologia di attività svolta.

Specificamente la Circolare stabilisce che “le s.s.d., stante la forma giuridica societaria con cui sono costituite e la natura commerciale delle stesse – che induce a qualificarle come imprese commerciali – al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, possono fruire dei crediti d’imposta in esame in relazione all’attività complessivamente svolta”.

Le agevolazioni fiscali attribuite alle s.s.d. – e specificamente quelle previste per le a.s.d., secondo quanto disposto dall’art. 90, comma 1, della legge 289/2002 – e l’assenza del fine di lucro non incidono quindi sulla qualificazione tributaria delle stesse s.s.d., che restano appunto “imprese” e il cui reddito è, quindi, determinato, in via di principio, secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del T.U.I.R. relative alle società e agli enti commerciali, salvo poi appunto l’applicazione delle norme agevolative relative alle associazioni sportive dilettantistiche.

Ne consegue, coerentemente, che le s.s.d. sono ammesse al beneficio del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per il consumo di energia o di gas a prescindere dal fatto che il consumo sia riferito all’esercizio di attività commerciali o “decommercializzate”.

Due considerazioni conclusive: 

  • la prima è che non si fa alcun cenno alle a.s.d. Come deve essere interpretato questo silenzio? Ancora una volta dobbiamo intendere che le a.s.d. siano escluse dal beneficio del credito d’imposta sulle spese energetiche, pur se, nella sostanza svolgono le stesse attività delle s.s.d. Anche su questo aspetto sarebbe auspicabile un nuovo quadro di lettura che possa riconoscere anche alle a.s.d. l’esercizio di attività d’impresa nel senso civilistico – e non fiscale – di svolgimento di attività organizzata per la prestazione di servizi, e ciò quanto meno per le a.s.d. che hanno partita IVA e risultino iscritte al REA (repertorio economico amministrativo) delle camere di commercio.
  • La seconda considerazione è la constatazione che l’equiparazione delle s.s.d. agli “enti non commerciali” in relazione ai sostegni del periodo pandemico abbia tolto ben più di qualcosa alle stesse s.s.d. L’auspicio è che quanto meno da ora si utilizzi questo metro di valutazione per non penalizzare in sede di controllo le s.s.d. che abbiano ottenuto i sostegni del periodo Covid sulla base di richieste a suo tempo avanzate proprio nella considerazione di essere inquadrabili come società commerciali.

Fonte fisco e sport

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