Le novità nella conversione del “decreto milleproroghe”

La riforma del lavoro sportivo parte dal 1 luglio 2023: la conferma arriva dalla conversione in legge del “Decreto Milleproroghe” (d.l. 198/2022) approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta del 23.02.2023 

Nello specifico la legge di conversione (pubblicata il 27 febbraio 2023 in Gazzetta Ufficiale n. 49) mantiene ferma l’entrata in vigore già fissata e apporta alcune modifiche alle originarie disposizioni del decreto legge che analizziamo di seguito.

Disciplina transitoria per l’anno 2023

Il primo intervento significativo è una importante norma transitoria che regola sotto il profilo della franchigia fiscale il passaggio dal regime dei compensi sportivi dilettantistici di cui all’art.67 co.1 lett. m) al nuovo lavoro sportivo.

Viene introdotto, nell’art. 51 del d.lgs. 36/2021, il comma 1 bis il quale stabilisce che 

Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000”.

Considerato che la riforma entrerà in vigore a metà anno, la disposizione è finalizzata a evitare che per il periodo di imposta 2023 siano cumulabili la franchigia di euro 10.000 prevista per il regime dei compensi sportivi e la franchigia di euro 15.000 prevista per il lavoro sportivo. Per assurdo infatti, in assenza di tale correttivo, un collaboratore sportivo inquadrato con il regime vigente avrebbe potuto percepire redditi esenti fino a euro 10.000 fino al 30 giugno 2023 e nel residuo periodo di imposta, da luglio a dicembre 2023, avrebbe potuto usufruire della nuova franchigia fiscale come lavoratore sportivo fino a ulteriori euro 15.000, cumulando così fino a euro 25.000 di somme non soggette ad imposizione fiscale.

Nel concreto, e considerata l’entrata in vigore della riforma a partire dal 1 luglio, il collaboratore sportivo che fino al 30 giugno 2023 percepisca compensi esenti per 10.000 euro, nel prosieguo dell’anno, con il nuovo inquadramento lavoristico potrà cumulare al massimo ulteriori 5.000 di compensi che non concorrono alla formazione del reddito. Oppure, per fare un altro esempio, se avrà percepito fino al 30 giugno 2023 compensi sportivi quali redditi diversi per un totale di euro 5.000, potrà per il residuo periodo di imposta, percepire in fascia esente come reddito da lavoro sportivo ulteriori 10.000 euro.

Ove invece abbia percepito già nel primo semestre più di 10.000 euro, e quindi sull’eccedenza abbia subito le ritenute stabilite dall’art. 25 della egge 133/1999, potrà comunque fruire nel secondo semestre di una ulteriore quota non imponibile di 5.000 euro.

La legge di conversione non interviene a regolare il passaggio del regime a fini previdenziali per cui si può porre il dubbio di come calcolare l’area di esenzione contributiva fino ad euro 5.000 prevista per i lavoratori sportivi autonomi e co.co.co. dall’art. 35 co.8 bis d.lgs. 36/21. Si ritiene, a una prima lettura e in attesa di eventuali chiarimenti, che la natura di reddito diverso dei compensi erogati fino al 30 giugno sulla base dell’art.67 co.1 lett.m) non vada a interferire con la previsione applicabile al lavoro sportivo a partire dal 1 luglio 2023: pertanto la fascia di esenzione contributiva fino a 5.000 per il lavoro sportivo si dovrebbe calcolare sulle somme corrisposte a tale titolo a partire dal 1 luglio, a prescindere dagli importi percepiti fino al 30 giugno a titolo di reddito diverso. 

Sempre relativamente all’aspetto contributivo, ricordiamo anche l’importante norma di salvaguardia introdotta con l’art. 35 co.8-quater, non modificata né dal d.l. 1998 né dalla legge di conversione, per cui in relazione ai rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1 luglio 2023 e inquadrati con il regime dei redditi diversi dei compensi sportivi dilettantistici (art. 67 co.1 lett.m) TUIR) non si dà luogo a recupero contributivo.

È confermata l’abrogazione dell’art. 67 co.1 lett.m) per il settore sportivo – del resto incompatibile con il nuovo impianto della riforma del lavoro sportivo – come già previsto dal correttivo. La soppressione dell’inciso riferito al termine del 1 luglio 2023, che era stato aggiunto dal decreto legge all’art.52 co.2-bis, serve semplicemente evitare una duplicazione di quanto stabilito dal primo comma dell’art. 52, come modificato dal d.l. 198/2022, che regola la decorrenza per le varie abrogazioni in concomitanza dell’entrata in vigore del d.lgs. 36/21 fissata al 1 luglio 2023 dall’art.51 co.1.

Vincolo sportivo e altre modifiche

Quanto alle ulteriori modifiche si evidenzia che:

  • è confermata l’abolizione del vincolo sportivo dal 1 luglio 2023 ma il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 (anziché al 31 dicembre 2023 come originariamente previsto) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti;
  • viene previsto, con l’integrazione dell’art. 31 co. 3, che le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvino i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo, entro il 31 dicembre 2023 e stabilito che “Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l’Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all’adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all’abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti “; in sostanza, qualora le FSN o le DSA non vi provvedano tempestivamente, non solo vi provvede l’autorità politica, ma non opera lo slittamento dal 31 dicembre 2023 al 1 luglio 2024 del mantenimento del vincolo in caso di rinnovo;
  • è prorogato al 1 luglio 2024 l’obbligo di prevedere, negli atti costitutivi e negli statuti delle società sportive professionistiche, la costituzione di un organo consultivo che provvede con pareri obbligatori ma non vincolanti alla tutela dei tifosi.

Proroghe per l’adeguamento al decreto sicurezza sport invernali

Infine segnaliamo che con la legge di conversione sono stati prorogati due termini contenuti nell’art. 40 del d.lgs. 40/2021, attuativo della riforma dello sport in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, già in vigore dal 1 gennaio 2022. Sia le regioni che i gestori degli impianti e delle piste avranno più tempo per adeguarsi alle prescrizioni del predetto decreto:

fino al 31 ottobre 2023, per l’adeguamento delle normative regionali alle disposizioni del decreto e in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve;

fino al 31 ottobre 2024, per l’adeguamento degli impianti e delle piste alle prescrizioni del decreto da parte dei gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita.

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