Doppia mansione nella asd/ssd: il caso del collaboratore sportivo e amministrativo gestionale

Quella del factotum è una figura tanto indispensabile quanto frequente, soprattutto nelle piccole e medie realtà associative che non disponendo di molte risorse umane si affidano a collaboratori e/o volontari dediti alla pratica sportiva e, nel contempo, impiegati negli adempimenti necessari per la corretta gestione amministrativa del sodalizio e/o in una serie di mansioni non sportive né amministrative ma c.d. di servizio, come la manutenzione e le pulizie 

Prendendo spunto da numerosi quesiti e casistiche giunte in redazione oggi analizziamo l’ipotesi dell’istruttore/allenatore che svolga anche mansioni di segreteria per fornire una sintesi degli aspetti contrattuali, fiscali e previdenziali della doppia prestazione, anche alla luce della riforma del lavoro sportivo. Torneremo sull’argomento delle doppie mansioni per approfondire altre funzioni di cui l’ente sportivo ha necessità di avvalersi: nel presente contributo, come accennato, ci focalizziamo su come inquadrare il collaboratore tecnico sportivo che all’interno del medesimo sodalizio presti anche attività amministrative gestionali.

Situazione attuale – fino al 30 giugno 2023

Nel quadro vigente è largamente diffuso il ricorso all’art. 67 co.1 lett. m) T.U.I.R. sia per le mansioni svolte nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica che per la collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale. Premesso che l’applicazione della norma agevolativa richiede il rispetto di precise condizioni – anche alla luce dell’interpretazione consolidata della giurisprudenza della Cassazione di cui abbiamo dato conto in maniera approfondita quiqui – che consentono l’esenzione contributiva a fronte di prestazioni di carattere amatoriale, ludico-volontaristico e non lavorative o comunque rese con professionalità, lo svolgimento remunerato della doppia mansione, ricorrendone i presupposti, comporta l’affidamento di due incarichi distinti che richiedono contenuti e adempimenti differenziati pur applicando il medesimo trattamento fiscale e contributivo, secondo quanto indicato nello schema seguente.

art. 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. – applicabile fino al 30.6.22

Tipologia di attivitàPrestazione resa nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica (sportivi puri)  Collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionale
ContrattoLETTERA DI INCARICOCONTRATTO DI COCOCO
Adempimenti formali Comunicazione preventiva al centro per l’impiego (interpello 22/2010 MLPS); tenuta del LUL e elaborazione del cedolino paga
Contribuzioneredditi diversi: no contributi previdenzialiredditi diversi: no contributi previdenziali
Tassazionefranchigia fino a 10.000,00 oltre i 10.000,00 e fino a 30.658,28 viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23%, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali; oltre 30.658,28 ritenuta a titolo di acconto del 23% a cui si aggiungono le imposte addizionali regionali e comunali.franchigia fino a 10.000,00 oltre i 10.000,00 e fino a 30.658,28 viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23%, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali; oltre 30.658,28 ritenuta a titolo di acconto del 23% a cui si aggiungono le imposte addizionali regionali e comunali.
Obblighi dichiarativi del sostituto di imposta    CU per tutti gli importi anche sotto la soglia dei € 10.000,00 Pagamento F24 e modello 770 per gli importi eccedenti, soggetti a ritenute e addizionaliCU per tutti gli importi anche sotto soglia dei € 10.000,00 Pagamento F24 e modello 770 per gli importi eccedenti, soggetti a ritenute e addizionali

In caso di svolgimento delle due attività in capo allo stesso soggetto, il sodalizio sportivo stipula due contratti diversi. Esempio: una lettera di incarico per l’attività di istruttore e un contratto di cococo per l’attività amministrativo gestionale. La franchigia fiscale è unica per percipiente che rilascia apposita autocertificazione sul superamento della predetta soglia: il sodalizio in qualità di sostituto di imposta deve operare le ritenute sulle somme eccedenti la soglia, calcolate complessivamente in riferimento ad entrambi gli incarichi (e anche ad eventuali altre somme percepite dal medesimo collaboratore a tale titolo da altri sodalizi).

Dopo la riforma – a partire dal 1° luglio 2023 

A partire dal 1° luglio 2023 con la riforma del lavoro sportivo (d.lgs. 36/21) non sarà più possibile, come noto, applicare il regime dei compensi sportivi dilettantistici; tutti coloro che operano a titolo oneroso, si dovranno inquadrare come lavoratori mentre i volontari – ovvero coloro che operano spontaneamente e gratuitamente, per fini amatoriali – potranno ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per trasferte fuori dal proprio territorio comunale, escluso qualsiasi altro rimborso spese di tipo forfettario, anche se del tutto marginale

Principi generali: lavoratori e volontari

Preliminarmente ricordiamo i principi fondamentali introdotti dalla riforma in tema di lavoro e volontariato che sono passaggi imprescindibili dai quali prendere le mosse per costruire, anche sul piano pratico, l’inquadramento dei collaboratori qui in esame.

I punti cardine di riferimento, in base alla lettura combinata degli articoli 25 e 29, possono essere riassunti come segue:

  1. chi opera nello sport dietro corrispettivo, di qualsiasi importo, è considerato un lavoratore (art.25);
  2. la qualifica di lavoratore sportivo e quindi l’applicazione della disciplina speciale spetta esclusivamente alle figure tipizzate dalla norma: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara e ogni tesserato che svolge mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti (art.25);
  3. chi svolge mansioni amministrativo gestionali non è lavoratore sportivo e pertanto non applica la disciplina speciale (salva l’estensione delle norme di favore fiscali e previdenziali, come vedremo in seguito);
  4. chi non svolge mansioni sportive, che consentono la qualifica di lavoratore sportivo, né di carattere amministrative gestionale, è un lavoratore ordinario al quale di applicano le norme di diritto comune, anche se il rapporto è instaurato con un sodalizio sportivo (si pensi ad esempio all’addetto al bar o al negozio, al manutentore, al custode, all’addetto alle pulizie);
  5.  la specialità della disciplina del lavoro sportivo è confermata espressamente anche dall’art.25 co. 5 laddove precisa che per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’ impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario;
  6. i sodalizi sportivi oltre che di lavoratori (sportivi, amministrativi gestionali e comuni) possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che ai sensi dell’art.29 mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
  7. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti ma – riteniamo – anche di qualsiasi altra prestazione utile allo svolgimento delle attività istituzionali, sia perché il tenore della norma si riferisce più in generale a tali finalità sia perché la nozione di volontario, recepita dal codice del terzo settore (art.17 D.lgs. 117/17) deve ritenersi universale e non limitata strettamente alla pratica sportiva;
  8. anche nel volontariato sportivo vale il divieto assoluto di svolgere contemporaneamente attività di volontariato e di lavoro verso il medesimo sodalizio come ribadito dall’art.29 co.3 che ne statuisce l’incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Doppio incarico e regime di incompatibilità

Nel nuovo quadro di riferimento delineato dalla riforma, per valutare il corretto inquadramento dei collaboratori con doppia mansione, sportiva e amministrativa o più in generale sportiva e non sportiva, possiamo delineare tre situazioni:

  1. volontariato/volontariato: ammessa

Ammettendo una nozione ampia di volontariato, non limitato alle prestazioni sportive in senso stretto, è possibile cumulare mansioni sportive, amministrativo gestionali e non sportive, purché rese sempre a titolo di volontariato (classico esempio del dirigente, allenatore, factotum) e non retribuite in alcun modo fatti salvi i rimborsi spese analitici e documentati per le trasferte sportive; deve trattarsi naturalmente di prestazioni volontarie genuine, disinteressate, rese in un contesto effettivo di liberalità che possa legittimare e giustificare l’apporto di lavoro gratuito, ricordando che nel rispetto dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza la prestazione lavorativa si presume onerosa anche in un contesto associativo (e quindi l’inquadramento non genuino del volontario può essere a posteriori impugnato e contestato dallo stesso volontario, nonostante non abbia effettivamente percepito un corrispettivo, oltre che in sede di ispezione e verifica da parte dell’ispettorato o dell’agenzia delle entrate)

  1. volontariato/lavoro: non ammessa

L’ipotesi non è percorribile stante l’incompatibilità assoluta e inderogabile delle due posizioni in capo al medesimo soggetto per prestazioni rese a favore del medesimo sodalizio, anche nel caso di mansioni e ruoli diversi (quindi l’istruttore sportivo volontario non può anche lavorare, per il medesimo sodalizio, né naturalmente con altre mansioni sportive, né con altre mansioni o ruoli, gestionali o non sportivi : per fare un esempio concreto, il dipendente amministrativo della piscina non può prestare attività di volontariato nel tempo libero come istruttore di nuoto). Potrebbe rimanere in dubbio il percorso inverso, ovvero il caso di un lavoratore sportivo, ad esempio istruttore co.co.co. che al di fuori del tempo dedicato al lavoro, presti anche attività di volontariato per mansioni diverse, ad esempio si occupi dei tesseramenti o della prima nota: la prestazione di lavoro sportivo è incompatibile con prestazioni di volontariato non sportive? Il tenore letterale dell’art.29 co.3 non lo prevede espressamente, ma considerato che la ratio dell’incompatibilità è quella di evitare abusi o commistione di ruoli tra volontario e lavoratore, deve leggersi in entrambi i sensi (volontario sportivo/lavoro; lavoro sportivo/volontariato) e per tutte le possibili combinazioni.

  1. lavoro/lavoro: ammessa

La possibilità di svolgere più attività lavorative, con diverse mansioni (sportive, amministrative gestionali e non sportive) a favore del medesimo sodalizio richiede e presuppone l’instaurazione di distinti rapporti di lavoro, e quindi distinti contratti, sia perché regolati da discipline differenti (lavoro sportivo, prestazioni amministrative gestionali e lavoro comune) sia per l’opportunità di predeterminare contrattualmente i termini e le condizioni delle diverse prestazioni, allo scopo di evitare situazioni “fluide” o zone grigie e quindi a prevenire potenziali situazioni di abuso a tutela del lavoratore.

Prestazioni sportive e amministrative: quali contratti?

In base al principio di diritto comune, recepito anche dalla disciplina del lavoro sportivo, ogni prestazione, oggettivamente considerata, può costituire oggetto di lavoro subordinato o autonomo sulla base delle concrete caratteristiche di svolgimento del rapporto. La corretta qualificazione non dipende infatti il nomen del contratto ma l’aspetto sostanziale del comportamento delle parti: al riguardo si applicano non tanto e non solo gli indicatori sussidiari quali l’osservanza di un orario, la previsione di una retribuzione fissa o l’assenza di rischio economico per il lavoratore ma soprattutto la presenza dell’assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro, che si manifesta attraverso l’ingerenza e il controllo sulle prestazioni e l’esercizio del potere disciplinare.

Ciò premesso possono ipotizzarsi, nel rispetto dei presupposti e degli specifici requisiti di ciascuna tipologia, due o più rapporti autonomi, due o più rapporti subordinati (naturalmente nel rispetto dell’orario massimo settimanale) nonché la coesistenza di rapporti autonomi e subordinati o parasubordinati. In tutti i casi, la precauzione importante è quella di rispettare nel concreto tempi, luoghi, mansioni che non devono essere generici ma stabiliti in maniera tanto più dettagliata proprio per evitare situazioni di confusione e promiscuità tra i diversi rapporti lavorativi che possono determinare anche potenzialmente abusi a danno del lavoratore e non da ultimo il rischio che proprio la pluralità di contratti formalmente autonomi si traduca di fatto in una messa a disposizione delle energie lavorative a favore del medesimo committente, con conseguente assoggettamento al potere direttivo dello stesso e accertamento della subordinazione anche in relazione a rapporti formalizzati come autonomi.

Fatte le doverose premesse, e ipotizzando che nel nostro caso di doppia mansione ricorrano i presupposti per una collaborazione coordinata e continuativa – per i quali rimandiamo ai numerosi contributi già pubblicati in questa rivista e in particolare qui – l’istruttore sportivo/addetto alla segreteria, dovrà essere inquadrato con due distinti contratti di co.co.co. come indicati nel seguente quadro sinottico che riassume in sintesi i riferimenti alla disciplina contrattuale, fiscale, previdenziale e assistenziale.

 Co.co.co. sportive e amministrativo gestionali dal 1° luglio 2023 

 co.co.co per attività di istruttoreco.co.co attività amministrativo-gestionale
inquadramentolavoratore sportivo art. 28 d.lgs. 36/21 (presunzione per contratti fino a 18 ore)art. 409 co 1 n.3 c.p.c.art.2 co.2 lett. d) (applicabili a tutti I contratti, anche superiori alle 18 ore)  lavoratore non sportivoart.409 co 1 n.3 c.p.c. art.2 co.2 lett.d)    
tassazionefranchigia fiscale < € 15.000;oltre la soglia applicazione delle aliquote IRPEF + addizionali regionali e comunalifranchigia fiscale < € 15.000;oltre la soglia applicazione delle aliquote IRPEF + addizionali regionali e comunali
contribuzione INPSesenzione contributiva < € 5000 per IVS e contributi minori;riduzione imponibile contributivo IVS per i primi 5 anni dall’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo;  esenzione contributiva < € 5000 per IVS e contributi minori;riduzione imponibile contributivo IVS per i primi 5 anni dall’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo
premio INAILl’art.34, comma 3, d.lgs. 36/2021 richiama la disciplina dell’obbligo assicurativo dell’art. 5, comma 2 e 3 del d.lgs. 38/2000: ai fini dell’assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.    l’art. 37, comma 2, del d.lgs. 36/2021 richiama la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del d.lgs. 38/2000:   ai fini dell’assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente
adempimentiSemplificazioni: Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali: compensi fino a € 5.000,00;L’obbligo di tenuta del L.U.L sarà adempiuto in via telematica all’interno di un’apposita sezione del RAS;Non c’è l’obbligo di emissione del cedolino paga se il compenso annuo non supera l’importo di € 15.000,00 L’adempimento della Comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione istituita nel Registro.  Non sono previste semplificazioni: comunicazione preventiva centro per l’impiego;Istituire il Libro Unico del Lavoro (L.U.L.); Emissione cedolino paga, modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali e le imposte trattenute al collaboratore. Invio mensile all’INPS del modello “Uniemens  
Obblighi dichiarativi del sostituto di imposta    CU per tutti gli importi anche sotto la soglia dei € 15.000,00 Pagamento F24 e modello 770 per gli importi eccedenti, soggetti a ritenute e addizionaliCU per tutti gli importi anche sotto soglia Pagamento F24 e modello 770 per gli importi eccedenti, soggetti a ritenute e addizionali

Dal punto di vista fiscale i compensi previsti nei due contratti dovranno sommati per verificare la soglia contributiva (€ 5.000,00) e fiscale (€ 15.000,00).

Si ricorda che, proprio per consentire al committente di svolgere la sua funzione di sostituto di imposta, il decreto all’art. 36 comma 6-bis prevede che il lavoratore sportivo rilasci, all’atto del pagamento, l’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti resi nell’anno solare. Quanto alle semplificazioni sugli adempimenti, evidenziamo che l’art. 28 si riferisce ai soli rapporti di lavoro sportivo mentre l’art. 37, sulla disciplina dei rapporti di carattere amministrativo gestionale, rinvia all’applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive dei rapporti di lavoro sportivo ma non anche alle semplificazioni; si auspicano dunque chiarimenti al riguardo, anche in sede applicativa, in ordine alle nuove funzionalità del RAS.

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