GLI EFFETTI DEL DECRETO TRASPARENZA SULLE COLLABORAZIONI SPORTIVE (III parte)

Modalità di comunicazione delle informazioni

L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:

  1. del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
  2. della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav).

La consegna potrà avvenire:

  • in formato cartaceo
  • oppure elettronico. Ad esempio:
    • e-mail personale comunicata dal lavoratore,
    • email aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro
    • sulla rete intranet aziendale tramite consegna di password personale al lavoratore,

L’INL precisa che, a prescindere dalle modalità utilizzate per trasmettere le informazioni, il mancato assolvimento dell’obbligo di conservazione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro sia delle informazioni fornite che della prova della loro trasmissione o ricezione da parte del lavoratore comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’obbligo di informazione da un minimo di 250 a un massimo di 1.500 euro per ogni lavoratore.

Per questo motivo il datore di lavoro/committente deve specificare che “le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro”.

Le informazioni, eventualmente non contenute nel contratto o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa. Inoltre, l’ultimo periodo del comma 3, specifica che alcune informazioni – ossia quelle di cui alle lettere g), i), l), m), q) e r) – possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio del rapporto.

L’Ispettorato del lavoro con la Circolare n. 4/2022 ha reso possibile fornire alcune informazioni al lavoratore attraverso il rinvio ai CCNL applicato o ad altri documenti aziendali purché gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.

Fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui al novellato art. 1 del D. Lgs. 152/1997 (ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.).

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