IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il contratto di sponsorizzazione, pur legalmente atipico, presenta dei contenuti minimi essenziali che lo rendono tendenzialmente uniforme nell’ambito del diritto interno e del diritto internazionale.

Si è, insomma, creato una sorta di schema tipico, un cliché base che aleggia nelle principali scritture contrattuali.

L’obiettivo attuale è quello di ‘sezionare’ tutte le parti del contratto stesso, cercando principalmente di analizzarle nelle sue applicazioni concrete.

Come previsto dal codice civile all’art. 1325 – disposizione applicabile tanto ai contratti tipici quanto a quelli dotati di autonomia contrattuale atipica ex art. 1322, comma II, c.c. – i requisiti necessari per la sottoscrizione sono l’accordo delle partila causa, l’oggetto e la forma.

L’accordo è, spesso, l’approdo finale di una lunga trattativa, che può aver portato le parti, in una prima fase, alla sottoscrizione di una lettera di intenti o di un vero e proprio contratto preliminare.

La causa, la funzione economico-sociale, è il fine di natura commerciale insito nel contratto stesso che presupporrebbe, pur trattandosi solo di un’ob­bligazione di mezzi e non di risultato, anche una sorta di ‘ritorno’ economico reciproco.

L’oggetto, in quanto ‘cuore’ del contratto, sarà separatamente analizzato.

La forma è sostanzialmente scritta anche se non è prevista a pena di nullità. È raro tuttavia, soprattutto nello sport di alto livello, immaginare un contratto a forma orale, in quanto – come vedremo nel proseguo – esclusivamente la forma scritta sarà in grado di dettagliare articolatamente tutte le varie clausole normalmente inserite in un contratto di sponsorizzazione.

Fonte: altalex.com

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