INAIL per co.co.co. sportivi e limiti di compenso

Il quesito

Buongiorno, nel vostro articolo “Le semplificazioni previste dal d. lgs. 36/2021” del 2/11/2022 nella parte relativa alle comunicazioni preventive per i co.co.co. sportivi veniva ricordato che “Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali: compensi fino a € 5.000,00.
Questa esenzione di comunicazione è relativa a tutto, compreso INAIL, oppure va fatto qualche adempimento in tal senso?
Tra i tanti dubbi che ci assalgono (e crediamo di non essere i soli) in materia di riforma dello sport vi è il comportamento che devono adottare le a.s.d. con collaboratori a partire da gennaio 2023: la valutazione del superamento di € 5.000 va fatta a monte oppure al superamento della soglia?
Cerco di spiegarmi con un esempio: febbraio 2023 collaboratore di a.s.d. che percepisce 500 € per le prestazioni di gennaio, non faccio nessuna comunicazione né a INPS né a INAIL perché l’importo è inferiore a 5.000€. La collaborazione procede e arrivo a settembre 2023, quando il collaboratore ha percepito € 4.800 e supererebbe il limite con le prestazioni preventivate di ottobre: faccio le varie comunicazioni preventive tramite portale nel momento in cui supera ?
In sostanza quello che non ci è chiaro è il discorso, presente anche nel vostro articolo citato, relativo alle tempistiche di messa in funzione del RAS: se la comunicazione va fatta prima del superamento di € 5.000 e fino al limite di € 5.000 non ci sono adempimenti da mettere in atto (neanche INAIL) anche se, come ipotizzato, il portale non fosse operativo da subito non dovrebbe essere un problema almeno per la maggior parte delle a.s.d. che non hanno collaborazioni di € 5.000/mensili.
Grazie come sempre per la preziosa collaborazione

1. Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego

La norma di riferimento è l’art. 28 del d.lgs. n. 36/2021 che disciplina il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo e in particolare le collaborazioni coordinate e continuative.

Il comma 3 dispone che “non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali”.

Trattandosi di co.co.co è previsto l’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego. Tuttavia, il decreto correttivo, allo scopo di non appesantire le a.s.d./s.s.d. con gli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro, ha previsto delle semplificazioni tra cui la deroga all’obbligo di comunicazione preventiva per i contratti che prevedono un compenso non superiore a € 5.000,00.

Cogliamo l’occasione per ricordare che le semplificazioni previste nell’art 28, commi 3 e 4 e nell’art. 35, comma 8 quinquies, del d.lgs. 36/2021 si riferiscono esclusivamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

In attesa di circolari esplicative, possiamo ipotizzare che la soglia dei compensi a cui si riferisce il comma 3 dell’art 28 faccia riferimento all’ammontare dei compensi indicato nei contratti che il singolo sodalizio sportivo stipula con l’istruttore.

Il sodalizio sportivo non dovrà quindi tener conto dei contratti eventualmente stipulati dal collaboratore con altri enti sportivi dilettantistici.

Esempio:

Se si stipula un contratto di co.co.co che prevede un compenso annuo di € 7.000,00 sarà necessario procedere alla comunicazione preventiva. Se, invece, si stipula un contratto di co.co.co che prevede un compenso annuo di € 4.500,00 l’a.s.d./s.s.d. non avrà l’obbligo di comunicare il rapporto di lavoro in quanto il compenso complessivamente pattuito non è imponibile a fini fiscali (soglia di € 15.000,00) né previdenziali (soglia di € 5.000,00).

Ma cosa accadrebbe nel caso in cui fosse necessario superare, per un maggior impegno del collaboratore, il compenso inizialmente pattuito di € 4.500,00? E ancora, se l’ente sportivo dilettantistico stipulasse un primo contratto di co.co.co. da gennaio a giugno per € 4.000,00 e un secondo contratto da settembre a dicembre per ulteriori € 4.000,00, complessivamente il collaboratore avrebbe superato i € 5.000,00. La comunicazione preventiva riguarderebbe solo il secondo contratto?

Nel primo caso il compenso che fa superare la soglia dei € 5.000,00 derivante da un maggior impegno rispetto al contratto originario comporta l’obbligo della comunicazione che però non può considerarsi “preventiva”.

Nel secondo caso, probabilmente, si dovrà procedere alla comunicazione preventiva solo per il contratto successivo.

Altri dubbi riguardano quei contratti di co.co.co. che non prevedono un importo fisso ma un compenso orario. In tal caso, il superamento dei € 5.000,00 dipenderà dalle ore effettivamente svolte e quindi non sarà possibile determinare alla firma del contratto (ex ante) l’ammontare complessivo annuo.

Anche per questa fattispecie occorrerà quindi attendere un chiarimento ministeriale.

L’autocertificazione richiamata nell’art. 36, comma 6 bis, del decreto non è di ausilio in quanto consente solo all’atto del pagamento del compenso, e quindi successivamente alla sottoscrizione del contratto, di conoscere l’ammontare dei compensi percepiti fino a quel momento. Viene meno il presupposto della comunicazione “preventiva”.   

Siamo sicuri che si tratti di una semplificazione e non di complicazione…?

2. INAIL

Per quanto riguarda l’INAIL, l’art. 34 del d.lgs. 36/2021, prevede l’obbligo assicurativo per:

  • I lavoratori subordinati sportivi (richiamando la disciplina contenuta del d.p.r. n. 1124/1965);
  • I lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (richiamando l’art. 5, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 38/2000);
 lavoratori subordinatico.co.covolontari
obbligo INAILSI – si richiama la disciplina del d.p.r. n. 1124/1965SI – si richiama la disciplina del d.lgs. n. 38/2000NO – si richiama la disciplina dell’art. 51 della l. 289/2002 e art. 29, comma 4, d.lgs. n. 36/2021
modalità applicativeIl decreto interministeriale del 21/11/2022 ha fissato le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premioIl decreto interministeriale del 21/11/2022 ha fissato le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio 

Per quanto riguarda i lavoratori sportivi titolari di un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, il 21 novembre 2022 è stato sottoscritto il decreto interministeriale (pubblicato il 16 dicembre 2022) che, ai fini della determinazione del premio INAIL, stabilisce i seguenti riferimenti tariffari:

  1. L’attività degli atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi, dei preparatori atletici e dei direttori di gara è classificata alla voce 0590 della gestione industria delle tariffe dei premi approvate con decreto interministeriali del 27 febbraio 2019;
ClassificazioneLavorazioniTasso (millesimi)
  0590Attività degli sportivi professionisti, ad esempio atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici.  79,00
  • L’attività degli istruttori sportivi è classificata alla voce 0610 della gestione industria delle tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriali del 27 febbraio 2019
ClassificazioneLavorazioniTasso (millesimi)
0610… istruttori sportivi9,00

Il decreto interministeriale in commento presenta alcune lacune:

  • È stato redatto senza tener conto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 163/2022 (il c.d. correttivo) che ha previsto un’ulteriore categoria di lavoratori sportivi “E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato … che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva
  • Sono emersi dubbi circa la classificazione dell’attività (industria, artigianato, terziario e altre attività) e le voci di rischio:
  • La voce 0590 fa riferimento agli sportivi professionisti, la voce 0580 della gestione altre attività, parrebbe essere più corretta
ClassificazioneLavorazioniTasso (millesimi)
    0580Gestione di impianti sportivi: stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, autodromi, ippodromi, ecc., comprese le attività annesse, escludi gli impianti di risalita.    9,89
  • Così come potrebbe essere più appropriata la voce 0611 della gestione altre attività rispetto alla voce 0610 della gestione industria
ClassificazioneLavorazioniTasso (millesimi)
  0611  … istruttori sportivi  9,24

Nel primo caso il tasso cambierebbe in modo significativo passando dal 7,9% all’ 0,989%.

Auspichiamo un riesame del testo del decreto interministeriale.

Ci sono anche altri aspetti da prendere in considerazione: i lavoratori sportivi (esclusi i titolari di partita IVA ai quali non viene chiesta l’iscrizione),  in quanto tesserati per le federazioni, le discipline sportive associate o gli enti di promozione sportiva, godono già della copertura assicurativa prevista dall’art. 51 l. 289/2002 (A  decorrere dal  1  luglio  2003,  sono  soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti   e  tecnici  alle  Federazioni  sportive  nazionali,  alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente).

Ci troviamo di fronte ad una duplicazione di polizze sottoscritte (copertura assicurativa tramite il tesseramento + INAIL)

In ultimo, non per importanza, l’altra questione posta dal lettore: se i compensi che non superano i € 5.000,00 siano soggetti a INAIL.

L’art. 25, comma 2, prevede che il lavoro sportivo può costituire oggetto di “un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa …

Il decreto, con riferimento al premio INAIL non prevede soglie di esenzione né riduzioni (diversamente da quanto disposto per il contributo INPS) per cui, in caso di lavoro subordinato o co.co.co, il premio deve essere versato indipendentemente dalla misura del compenso (salvo l’eventuale obbligo, per le co.co.co, di calcolare il premio sui minimali).

Il premio INAIL, invece, non è dovuto in caso di contratto di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del codice civile (contratto d’opera) e, per l’aspetto fiscale, art.  67 co. 1), lett. l) T.U.I.R. (redditi da lavoro autonomo non esercitati abitualmente).

Ebbene, Il problema si riduce alla questione se, nel settore sportivo dilettantistico, sia possibile avere prestazioni di lavoro autonomo occasionale (per approfondimenti si veda l’articolo di Biancamaria Stivanello, Sportivi senza prestazioni occasionali).

Riepilogando, in attesa di un riesame del decreto interministeriale del 21 novembre 2021 e delle circolari esplicative dell’INAIL, l’obbligo di versamento del premio INAIL è in funzione della fattispecie contrattuale.

Fattispecieobbligo INAIL
lavoro subordinatoSI
co.co.coSI
lavoro autonomo professionaleNO
lavoro autonomo occasionale art. 2222 c.c.NO
Fonte : Fisco e Sport

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